Esenzione bollo auto: le agevolazioni per le auto a gas

Pubblicato il03/09/2024
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Se possiedi un'auto a gas, sei probabilmente interessato a conoscere le ultime novità riguardanti il bollo auto per il 2024. Quest'anno, le normative e le esenzioni potrebbero subire modifiche significative, influenzando le spese legate al possesso del tuo veicolo. 

In questo articolo esploreremo tutte le informazioni più recenti sul bollo auto 2024, fornendoti le risposte di cui hai bisogno per pianificare al meglio il tuo bilancio automobilistico.

 

Bollo auto: come calcolare l’importo

Innanzitutto per calcolare il bollo auto, è necessario considerare tre variabili chiave:

  1. Classe ambientale del veicolo (che va da Euro 0 a Euro 6): per determinare a quale direttiva è conforme il veicolo, è necessario far riferimento alla normativa europea sulle emissioni inquinanti, indicata sulla carta di circolazione del veicolo.

  2. La potenza espressa in kW o in cavalli fiscali (CV) per le auto che riportano ancora la potenza massima in CV nel libretto di circolazione.

  3. La regione di residenza del proprietario.

Sebbene sia possibile ottenere istantaneamente l'importo utilizzando il portale dell'ACI, è altrettanto pratico svolgere il calcolo manualmente. Per sapere a quanto ammonta il vostro bollo auto basta moltiplicare la potenza del veicolo per la cifra corrispondente alla classe ambientale

 

Classe Ambientale

Fino a 100 kW

Oltre i 100 kW

Euro 0

3,00 euro/kW

4,50 euro/kW

Euro 1

2,90 euro/kW

4,35 euro/kW

Euro 2

2,80 euro/kW

4,20 euro/kW

Euro 3

2,70 euro/kW

4,05 euro/kW

Euro 4, 5, 6

2,58 euro/kW

3,87 euro/kW

Quando si calcola il bollo auto per veicoli con una potenza superiore a 100 kW, si applica un'aliquota separata per i kW eccedenti oltre questo limite. Nella tabella, infatti, trovate tariffe differenziate per potenze fino a 100 kW e per le eccedenze.

Ad esempio, supponiamo di avere un veicolo con una potenza di 120 kW e una classe ambientale Euro 6. La tabella ci dice che per la classe Euro 6 e una potenza fino a 100 kW, l'aliquota è di 2,58 euro/kW. Questo viene applicato ai primi 100 kW del veicolo, quindi otteniamo un costo di 100 kW * 2,58 euro/kW = 258 euro.

Per i kW eccedenti i 100, dobbiamo applicare un'aliquota diversa, specificata nella tabella come 3,87 euro/kW per la classe Euro 6. Quindi, per i 20 kW eccedenti (120 kW totali - 100 kW), otteniamo un costo aggiuntivo di 20 kW * 3,87 euro/kW = 77,40 euro.

Il totale del bollo auto per questo veicolo sarà la somma dei due calcoli: 258 euro (per i primi 100 kW) + 77,40 euro (per i kW eccedenti), che dà un totale di 335,40 euro.

Occorre però precisare che in alcune regioni del nostro Paese queste cifre variano a seconda della normativa vigente.

Esenzione bollo auto: focus sulle auto a GPL e metano

Nel panorama delle agevolazioni fiscali del 2024, le auto alimentate a GPL e metano si confermano come una scelta economicamente vantaggiosa. Le esenzioni e i benefici fiscali offerti possono rappresentare un risparmio considerevole per i proprietari di questi veicoli.

Oltre ai vantaggi fiscali, le auto a gas possono godere di altri benefici legati al loro basso impatto ambientale, come l'accesso preferenziale a zone a traffico limitato e sconti sui parcheggi.

È importante sottolineare che questo tipo di agevolazioni possono variare da regione a regione, quindi è consigliabile verificare le condizioni specifiche nella propria area di residenza.

 

Esenzione bollo auto: analisi per regione

 

VALLE D’AOSTA 

Per le autovetture ed i veicoli omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva, con alimentazione, esclusiva o doppia a Metano/GPL, la tassazione è determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad euro 2,58 (per kW) a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e anche oltre i 100 kW. 

(fonte 

 

PIEMONTE 

Veicoli alimentati esclusivamente a gas Metano o GPL sin dall’origine: esenzione permanente. 

Veicolo immatricolato a doppia alimentazione benzina/Metano o benzina/GPL, cinque anni di bollo gratuito a decorrere dalla data di immatricolazione. Dal sesto anno scatta l’obbligo di pagamento, ma la tassa (calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58 per kW con potenza sino ai 100 kW, di € 2,79 da 100 kW a 130 kW e di € 2,84 da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro) è ridotta a 1/4 per i veicoli alimentati a GPL e a 1/5 per quelli alimentati a gas Metano.

I veicoli a doppia alimentazione benzina/Metano o benzina/GPL “trasformati” (successivamente all’acquisto) con potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE (euro 2 e superiori) e appartenenti alle categorie M1 e N1, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica per 5 annualità.

A partire dal sesto anno scatta l’obbligo di pagamento: diversamente da quanto accade per i veicoli a doppia alimentazione “originaria”, per questi veicoli si paga la tassa intera e la si calcola sulla base della tariffa fissa di € 2,58 per kW.

I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kW non godono di agevolazioni ma delle riduzioni sulla tariffa, che sarà di € 2,79 da 100 kW a 130 kW e di € 2,84 da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro.

(fonte)

 

LIGURIA

L'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 28/12/2022 dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica del "primo bollo" e delle successive due annualità per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2023 già con la doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/Metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.

L’esenzione vale anche per tre annualità di veicoli omologati con alimentazione benzina appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o Metano collaudato nel 2023. 

(fonte)

  

LOMBARDIA

Veicoli alimentati esclusivamente a GPL/Metano: esenzione permanente (veicoli il cui serbatoio di benzina ha un capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti).

Un contributo di 90 Euro a chi demolisce un veicolo inquinante (verificare il tipo veicolo al link del sito Regione Lombardia) e nessun bollo per 3 anni se sostituito con auto Euro 6, bifuel (benzina GPL o benzina/Metano). La vettura nuova o usata deve appartenere alla categoria M1, deve avere classe Euro 6, non superiore a 100 kW, immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021 ed avere alimentazione bifuel (benzina GPL o benzina/Metano).

(fonte)

 

VENETO

Veicoli con alimentazione esclusiva GPL e Metano la tassa automobilistica è ridotta del 75 % (veicoli il cui serbatoio di benzina ha un capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti).

Per i veicoli con doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/Metano, l’unica agevolazione prevista è l’applicazione della tariffa pari ad euro 2,84 per ogni kW, compresi quelli eccedenti i 100, a prescindere dalla direttiva euro del veicolo (euro 0, 1, 2, etc).

(fonte)

 

PROVINCIA DI TRENTO

Veicoli con alimentazione esclusiva a GPL e Metano: esenzione per i primi 5 anni, dal sesto devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%.

Autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione doppia, benzina/GPL o benzina/Metano, e con emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km: esenzione per 5 anni (1 – 30 g/km), 3 anni (31 – 60 g/km), 2 anni (61 – 95 g/km) o 1 anno (96 – 135 g/km).

(fonte)

 

PROVINCIA DI BOLZANO

Autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione doppia, benzina/GPL o benzina/Metano e con emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km: esenzione per 5 anni (1 – 30 g/km), 3 anni (31 – 60 g/km), 2 anni (61 – 95 g/km) o 1 anno (96 – 135 g/km).

(fonte)

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

I veicoli omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas Metano, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina (sono tali i veicoli che al punto P.3 della carta di circolazione presentano la sola indicazione GPL o METANO senza che compaia anche la parola BENZINA o BENZ o B).

(fonte)

 

EMILIA ROMAGNA

Riduzione a 1/4 della tassa automobilistica per i veicoli con alimentazione esclusiva a GPL o a Metano (sono tali i veicoli che al punto P.3 della carta di circolazione presentano la sola indicazione GPL o METANO senza che compaia anche la parola BENZINA o BENZ o B).

(fonte)

 

TOSCANA

Nessuna riduzione per i veicoli alimentati a GPL o Metano.

 

UMBRIA

I veicoli omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con GPL o Metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE hanno l’esenzione per 5 anni, successivamente è prevista la riduzione a 1/4 del bollo.

Per i veicoli con alimentazione benzina/Metano, benzina/GPL, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 2,58. 

(fonte)

 

MARCHE

Veicoli con alimentazione esclusiva a GPL e Metano devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%.

Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto benzina/GPL o benzina/Metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.

(fonte)

 

LAZIO

Per quanto riguarda i veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, si applica uno sconto tariffario del 75% dell'importo intero della tassa automobilistica. 

Per quanto riguarda i veicoli con alimentazione doppia benzina/GPL e benzina/Metano, l’importo della tassa ammonta a 2,84 euro/kw, indipendentemente dalla potenza totale del veicolo.

(fonte)

 

ABRUZZO

Per i mezzi alimentati esclusivamente a GPL o Metano si applica l’importo a 1/4 rispetto a quanto previsto normalmente. 

 

MOLISE

Per i mezzi alimentati esclusivamente a GPL o Metano si applica l’importo a 1/4 rispetto a quanto previsto normalmente. 

 

CAMPANIA

È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con GPL o Metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53. 

Per gli autoveicoli con alimentazione doppia, benzina/Metano o benzina/GPL, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

(fonte)

 

PUGLIA

I veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a Metano ed esclusiva a GPL, oppure dotati fin dall'origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/Metano, godono dell'esenzione temporanea per le cinque annualità. 

Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a Metano o a GPL, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia  la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

(fonte)

 

BASILICATA

I veicoli esclusivamente a Metano o GPL accedono all’esenzione di 5 anni e successivamente versano la tassa automobilistica ridotta del 75%. I mezzi con alimentazione doppia e ibrida invece pagano per intero.

(fonte)

 

CALABRIA

Le autovetture omologate per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o Metano, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Non sono previste esenzioni per i veicoli a doppia alimentazione.

(fonte)

 

SICILIA

Le autovetture omologate per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o Metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

(fonte)

 

SARDEGNA

Le autovetture omologate per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas Metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

(fonte)

 

In conclusione, le agevolazioni fiscali e i benefici ambientali offerti alle auto alimentate a gas, sia GPL che metano, nel 2024 rappresentano un forte incentivo per considerare questa opzione di mobilità. Grazie alle esenzioni totali o ai significativi sconti sul bollo auto, i proprietari possono godere di un risparmio economico notevole nel lungo periodo. Inoltre, i vantaggi ambientali, come l'accesso preferenziale a zone a traffico limitato e sconti sui   parcheggi, rendono le auto a gas una scelta ancora più conveniente e sostenibile.

 

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